Art. 9.
(Sanzioni).

      1. Chi esercita l'attività professionale di operatore in una delle discipline bionaturali previste dal Registro nazionale di cui all'articolo 3 senza essere in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma pari a 2.500 euro.